Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 700 del 8 settembre 2020, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio”. – Ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive di cui all’art. 2 dell’OCDPC 700 del 8 settembre 2020.
Il Comune di Vicalvi, invita, i soggetti interessati, privati cittadini, persone fisiche e giuridiche, titolari di attività economiche e produttive, a trasmettere gli eventuali danni subiti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio, entro il 10 marzo 2021 quale termine ultimo, a pena di esclusione.
Si precisa che le segnalazioni dovranno essere distinte tra danni subiti al patrimonio privato – scheda B1 - e danni alle attività economiche-produttive – scheda C1, mediante la compilazione delle stesse allegate al Decreto del Commissario delegato n. B00020 del 26/01/2021 reperibili presso questo Comune o scaricabili al seguente link: http://www.regione.lazio.it/rl/maltemponovembre2019/modulistica/, anche in formato editabile.
Le schede dovranno pervenire al Comune nel quale è sito l’immobile, entro le ore 14:00 del giorno 10 marzo 2021, con le seguenti modalità alternative:
posta elettronica all’indirizzo di posta certificata (PEC) uff.amministrativo@pec.comune.vicalvi.fr.it
(la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore);
consegna diretta presso la sede del Comune nel quale è sito l’immobile, in p.zza Giovanni Paolo II, Vicalvi, Ufficio Protocollo, nei seguenti orari 09:00-13:00 dal lunedì al venerdì;
Si evidenzia, inoltre, che i contributi di cui al presente avviso potranno essere riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.
Si evidenzia che tali attività ricognitive non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
Ultima modifica: 23-05-2022