1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
determina_n._230_del_29.11.2023
determina_n._219_del_23.11.2023
determina_n._210_del_16.11.2023
Determina_n._211_del_16.11.2023
Determina A.E.F. n 45 del 28.09.2018
Ultima modifica: 30-11-2023